Cerca
150 ore di diritto allo studio: libro aperto

150 ore di diritto allo studio per i dipendenti: ecco a chi spettano secondo la normativa

Pubblicato da:

Come utilizzare al meglio i moduli dell’App MyNet nel tuo settore?

Scoprilo subito!

Frutto di una lunga lotta sindacale terminata nel 1970 con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, la legge nota come “diritto allo studio (150 ore)” si pone come un importante sostegno alla formazione dei lavoratori-studenti. Infatti, per agevolare questa categoria di lavoratori e lavoratrici, che oltre alla regolare attività lavorativa si applica allo studio, la normativa prevede una serie di permessi giornalieri per un totale di 150 ore di diritto allo studio annuo per rendere possibile la partecipazione alle attività didattiche e formative e alle prove d’esame. Queste agevolazioni hanno ovviamente un grande impatto sulla quotidianità di tutti coloro che studiano e lavorano contemporaneamente e, com’è naturale, anelano ad un work-life balance reso particolarmente complesso dalla necessità, in aggiunta, di studiare, frequentare le lezioni e superare al meglio gli esami.
Il perfezionamento delle competenze, tuttavia, è importante per i singoli dipendenti (sia in ottica di soddisfazione personale e di maggior motivazione sul lavoro), tanto quanto per le aziende, che oggi più che mai hanno scoperto il potere e il prezioso valore delle skills dei propri collaboratori per rimanere competitive sul mercato.

Ma come funziona il diritto studio e il permesso di 150 ore associato secondo la normativa vigente? E, soprattutto, a quale categoria di lavoratori si applica?

La nascita della legge sul diritto allo studio e delle 150 ore di permesso

In Italia, il diritto allo studio trova fondamento negli artt. 33-34 della Costituzione della Repubblica. Qui, infatti viene sancito il diritto dei capaci e dei meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto allo studio dei lavoratori dipendenti, la legge da considerare è la n. 300/1970, altrimenti nota come Statuto dei Lavoratori, frutto delle lotte sindacali che si sono svolte a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso.

L’art. 10, in particolare, dichiara che: “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.”

Insomma, l’art.10 dello Statuto dei Lavoratori – Legge n.300 del 20 maggio 1970, ancora oggi uno dei principali riferimenti in materia di lavoro del nostro ordinamento, riconosce ai lavoratori-studenti una serie di diritti:

  • Ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti per poter sostenere le prove d’esame;
  • A lavorare secondo turni capaci di agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami;
  • A vedersi esonerati dal lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Questo, per sostenere tutti coloro che, parallelamente all’attività e alla prestazione lavorativa, si dedicano a portare avanti un percorso di formazione.

Ad introdurre per la prima volta le 150 ore di diritto allo studio fu, nel 1973, il CCNL del settore metalmeccanico. Ad oggi, questo diritto è stato esteso ad altre categorie di lavoratori.

Corporate social responsibility (CSR) - scarica l'ebook gratis

Le 150 di diritto allo studio: la normativa e le regole di base

Ad oggi, oltre che dallo Statuto dei lavoratori, le 150 ore di diritto allo studio sono disciplinate dai vari Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro che, in effetti, regolano e definiscono la durata dei permessi studio e le modalità per richiederli a seconda dello specifico settore di riferimento.

Per quanto i vari CCNL presentino delle differenze, possiamo qui fornire una serie di indicazioni di carattere generale, lasciando ben intesa la necessità, da parte degli interessati, di consultare il proprio Contratto Collettivo per un approfondimento sui singoli casi applicativi.

Ai lavoratori dipendenti viene garantita generalmente la possibilità di usufruire di 150 ore di permesso studio all’anno con l’eccezione dei lavoratori che frequentano la scuola dell’obbligo e si vedono perciò riconosciuti permessi studio fino a raggiungere le 250 ore annuali.

Essendo le 150 ore di diritto studio riferite all’anno solare, al dipendente che desideri frequentare corsi ripartiti su due anni solari viene concessa la possibilità di richiedere permessi studio per entrambi gli anni di corso (fino ad un massimo di 300 ore di permesso sui due anni). Ciò, naturalmente, qualora rientrasse ancora tra i destinati del beneficio in base ai criteri di priorità.

È infatti qui d’obbligo sottolineare che i permessi per diritto allo studio possono essere concessi solo al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato.

Le 150 di permessi studio che possono essere utilizzate per frequentare le lezioni e sostenere i relativi esami durante l’orario di lavoro sono retribuite e rientrano quindi a pieno titolo nella paga ordinaria. In aggiunta, essendo considerate a tutte gli effetti come delle ore lavorate, permettono ai dipendenti di maturare ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR.

mano impugna una penna mentre scrive al computer, studio per ore

Chi può richiedere i permessi per diritto allo studio?

Come abbiamo visto sin qui, le 150 di diritto allo studio riguardano la categoria dei lavoratori-studenti. È doveroso però fare ulteriori specificazioni. Infatti, la normativa chiarisce che i permessi per il diritto allo studio sono concessi “per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami”.

Dunque, il diritto allo studio si applica solo ed esclusivamente a quei lavoratori iscritti a corsi per il conseguimento:

  • Del diploma di istruzione primaria o secondaria;
  • Della laurea triennale o magistrale;
  • Di un titolo di studio post-laurea;
  • Di una qualifica professionale (a comprendere i corsi di abilitazione o di riconversione professionale).

Ciò che conta è che le scuole o gli enti che organizzano i corsi rilascino attestati e titoli di studio legalmente validi. Proprio per questo, hanno diritto ai permessi studio di 150 ore anche coloro che frequentano università telematiche legalmente riconosciute.

Si tenga presente però che il diritto allo studio può applicarsi solo nel caso in cui i corsi debbano essere obbligatoriamente frequentati durante l’orario di lavoro. Qualora si tratti di corsi serali che si svolgono al di fuori dell’orario di lavoro, o di corsi telematici che non richiedono l’obbligo di presenza e possono essere fruiti in qualsiasi momento della giornata, al lavoratore non spetta il permesso studio.

Lavoratori a tempo determinato e indeterminato

Un’altra doverosa nota da aggiungere parlando di diritto allo studio è quella relativa alla differenza di trattamento per i lavoratori-studenti assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato.

Infatti, nonostante l’art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 stabilisca il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato, l’agevolazione delle 150 ore di permesso studio non è riconosciuta a questi ultimi (a meno che il contratto a tempo determinato non abbia durata superiore ai 6 mesi continuativi). Ai lavoratori a tempo determinato sono comunque concesse le agevolazioni riguardanti l’orario di lavoro ordinario e straordinario (che abbiamo visto in riferimento all’art. 10 dello Statuto dei lavoratori) e i permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami (nell’ordine delle 8 giornate l’anno di permesso retribuito).

Dunque, le 150 ore di diritto allo studio spettano esclusivamente ai:

  • Lavoratori con contratto indeterminato full-time;
  • Lavoratori con contratto indeterminato part-time verticale (in questo caso, si applica la regola della proporzionalità).
  • Lavoratori con contratto determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi di eventuali proroghe.

Contattaci - Contattaci - consulenza gratuita; persone sedute con contratto di consulenza

La documentazione per richiedere le ore di permesso studio

Quanto definito qui sopra è da considerarsi, come anticipato, la prassi generale relativa alla concessione delle 150 ore di diritto allo studio e dei relativi permessi da approfondire in ogni caso nei singoli Contratti Collettivi nazionali.

A questo punto, non resterà quindi che capire qual è la documentazione necessaria per poter garantire ai dipendenti i permessi retribuiti per studio.

In primo luogo, può essere utile sottolineare che la normativa non prevede alcun termine di preavviso fisso per l’inoltro, da parte del dipendente, della domanda. Ecco perché è importante comunicare ai propri dipendenti, per iscritto o rendendo l’informazione parte integrante del regolamento aziendale, il preavviso minimo per poter organizzare al meglio turni e distribuzione delle attività.

Lo Statuto dei Lavoratori prevede che il datore di lavoro abbia diritto a richiedere al lavoratore che desidera usufruire dei permessi studio la documentazione relativa a:

  • I dettagli del soggetto erogante la formazione, università, ente o scuola che sia;
  • Il numero di ore e giorni di permesso per la frequenza del corso e lo svolgimento degli esami;
  • Attestato di frequenza a certificare la concomitanza delle lezioni e dell’esame con gli orari di lavoro.

Per agevolare questo tipo di comunicazione può risultare utile fornire ai dipendenti un modulo predisposto da compilare e inviare alla direzione o al reparto HR. Ancor meglio sarebbe optare per un formulario di tipo digitale, per rendere più semplice non solo la compilazione della domanda da parte dei dipendenti ma anche la ricezione e la registrazione da parte del reparto dedicato.

Con MyNet, l’HR suite pensata per semplificare la quotidianità lavorativa e la gestione delle presenze, consente agli amministratori di creare moduli da rendere disponibili al personale direttamente all’interno dell’App MyNet (Modulo Armadietto). L’Armadietto di MyNet rende possibile al personale non solo accedere, compilare e inviare in tempo reale la documentazione direttamente dal proprio smartphone, ma anche apporre la propria firma digitale al documento.

Per rendere poi più semplice la gestione delle assenze e la definizione dei turni di lavoro, MyNet mette a disposizione il Modulo Ticket HR, pensato per sostituire una volta e per tutte il famoso excel per la registrazione delle presenze. Con Ticket HR ai dipendenti è sufficiente selezionare la giustificazione da associare alla propria richiesta (in questo caso, diritto allo studio) per poter inviare così una notifica immediata ai diretti superiori che potranno consultare il calendario dedicato ad accedere ad una panoramica in tempo reale delle presenze previste in ufficio e approvare con un click la richiesta.

Ti piacerebbe provare in prima persona i vantaggi dell’App MyNet, l’app 100% personalizzabile che puoi comporre scegliendo tra 13 moduli disponibili? Contattaci e raccontaci quali sono i processi che desideri ottimizzare. Organizzeremo per te una demo dedicata.

Questo articolo è stato scritto da

Manuele CeschiaCEO di MyNet. Laureato in Economia e da sempre impegnato nel settore del marketing, della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, si occupa dello sviluppo del progetto MyNet supportando il lavoro di tutti i team. Collabora con Università e Centri di formazione per condividere la sua esperienza professionale.

Richiedi una Demo