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certificato medico: persona ammalata con coperta, mela e termometro

Certificato medico telematico: come funziona l’attestato di malattia del dipendente

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Nel delicato equilibrio tra diritti e doveri del lavoratore, la gestione del periodo di malattia rappresenta un tassello fondamentale nel contesto delle dinamiche aziendali. Con malattia, in termini generali, si fa riferimento a un qualsiasi stato di alterazione della salute che impedisca al lavoratore di svolgere la propria normale attività lavorativa. Durante il periodo di malattia, la legge tutela il lavoratore attribuendogli il diritto di assentarsi dal posto di lavoro senza per questo rischiare il licenziamento e assicurandogli il riconoscimento economico di una retribuzione o indennità. Tuttavia, questi diritti sono inestricabilmente legati agli oneri del dipendente nei confronti del datore di lavoro, tra cui l’obbligo di comunicare tempestivamente la malattia, fornire il certificato medico e garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie.
In questo contesto, comprendere appieno il significato e il funzionamento del certificato medico per malattia, sia esso telematico o cartaceo, diventa essenziale per navigare con successo attraverso le complesse sfumature giuridiche e gestionali.

I diritti del lavoratore in caso di malattia

La malattia, come accennato in precedenza, costituisce un evento tutelato che determina la sospensione della prestazione lavorativa. In questa delicata fase, sia la legge che la contrattazione collettiva convergono per garantire una robusta protezione al lavoratore indisposto. Ciò sia sotto l’aspetto della conservazione del posto di lavoro (durante il cosiddetto periodo di comporto il datore di lavoro, infatti, non può procedere con il licenziamento), sia sotto l’aspetto economico, prevedendo per il lavoratore il diritto a percepire una retribuzione, anche se in misura ridotta rispetto a quella solitamente percepita, o un’indennità economica.

Il compenso economico spettante al lavoratore in malattia combacia con l’indennità INPS, solitamente anticipata dal datore di lavoro.

Ma per vedersi assicurati questi diritti, il lavoratore è obbligato a rispettare una serie di adempimenti cui mancato rispetto può comportare, oltre a conseguenze di naturale economica, anche sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Stiamo parlando della presentazione del certificato di malattia redatto dal medico curante e dalla reperibilità.

Gli obblighi del lavoratore

In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a un rigoroso rispetto di precisi obblighi di legge.

In primo luogo, è suo dovere comunicare tempestivamente, ovvero il giorno stesso e in orario lavorativo, il suo stato di malattia al datore di lavoro, e recarsi dal proprio medico curante, l’unico abilitato a compilare il certificato di malattia telematico sul sito dell’INPS.

Una volta inviato il certificato medico, entro un paio di giorni disponibile a tutte le parti interessate direttamente sul sito INPS, può essere richiesta ed effettuata la visita medica fiscale.

Questi adempimenti, quali avvisare il datore di lavoro, certificare la malattia e garantire la propria reperibilità, costituiscono le condizioni base che il lavoratore ammalato deve osservare per garantire un corretto e trasparente svolgimento delle procedure inerenti alla sua condizione di salute e assenza dal lavoro.

Certificato medico di malattia: cos’è

Il certificato medico di malattia è un documento che attesta la temporanea impossibilità del lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa a causa di motivi di salute, riportando le date relative l’inizio e la durata del periodo di malattia e, dunque, assenza giustificata dal lavoro. L’attestazione di malattia viene redatta dal medico curante dopo aver eseguito la visita necessaria e rappresenta la chiave di accesso, per il lavoratore, a tutti i diritti che abbiamo anticipato.

Il certificato medico è costituito da due documenti distinti pensati rispettivamente per l’INPS e per il datore di lavoro. Se il primo, infatti, è un vero e proprio certificato compreso di diagnosi, il secondo è un’attestazione della prognosi che riporta dunque la durata della malattia. Per ragioni di privacy, infatti, al datore di lavoro è sufficiente ricevere informazioni relative al periodo di malattia, senza specifiche relative alla diagnosi.

A redigere il certificato di malattia è il medico curante, cui obblighi comprendono anche l’invio telematico del certificato utilizzando un numero di protocollo (PUC) che il lavoratore dovrà infine fornire al datore. All’interno del certificato, oltre a dati relativi l’anagrafica e il codice fiscale del lavoratore, la diagnosi e le date di malattia e rilascio del certificato, dovrà essere inserito l’indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore, necessario in caso di visite fiscali.

Il certificato di malattia telematico

Dal 1 febbraio 2011, la procedura di invio telematico dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti è diventata ufficialmente operativa, semplificando la comunicazione della malattia al datore di lavoro. Con la procedura telematica, è infatti il medico o la struttura sanitaria ad occuparsi dell’invio dell’attestazione di malattia facendosi responsabile dell’inoltro del certificato all’ente di previdenza.

Il datore di lavoro, e il lavoratore stesso, possono accedere all’attestazione di prognosi direttamente online, dal sito dell’INPS, oppure riceverla via posta elettronica certificata (PEC). Sarà compito del lavoratore quello di ottenere dal medico il numero del protocollo identificativo del certificato medico, generato durante l’invio telematico. Questo numero, noto come Protocollo Unico Certificato (PUC), solitamente presente in testa al certificato, costituisce un identificativo univoco per la pratica. Nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro, il dipendente è infatti tenuto a comunicare il PUC, permettendo così al datore di individuare e scaricare il certificato di malattia dalla sezione dedicata sul sito dell’INPS.

certificato malattia: grafica di una persona ammalata con il termometro e fazzoletti

Esiste ancora il certificato medico cartaceo?

Sì, il certificato medico cartaceo esiste ancora perché nonostante dal 2011, per legge, sia divenuto obbligatorio l’invio telematico, esistono una serie di eccezioni previste dal messaggio n. 9197 (2011) dell’INPS.

L’Istituto di previdenza ha infatti ipotizzato una serie di circostanze specifiche in cui la trasmissione online del certificato medico potrebbe risultare impossibile per ragioni tecniche o procedurali. Nello specifico:

  • Eventi di malattia comportanti ricovero ospedaliero,
  • Certificazioni di malattia emesse da strutture di pronto soccorso,
  • Attestazioni di malattia emesse da medici privati e non abilitati all’invio telematico,
  • Impossibilità del medico di utilizzare il sistema di trasmissione telematica.

In casi di impraticabilità della comunicazione online, il lavoratore deve quindi attivarsi per inviare il certificato di malattia via raccomandata all’INPS e all’azienda, entro 2 giorni dal rilascio.

Durata della malattia: prolungare o accorciare il periodo d’assenza

Il dipendente può riprendere la propria normale attività lavorativa a partire dal giorno successivo al termine del periodo di prognosi stabilito dal medico curante e attestato nel certificato di malattia.

Tuttavia, il lavoratore ha anche la possibilità di prolungare o accorciare il periodo d’assenza. Se la malattia si prolunga oltre la prognosi iniziale, gli sarà sufficiente sottoporsi a una nuova visita medica e farsi rilasciare una nuova attestazione di malattia entro due giorni dal termine della prima prognosi. Sottoponendo il lavoratore a una seconda visita, il medico potrà infatti rivalutare la situazione clinica del lavoratore e, se necessario, procedere con il rilascio telematico di un nuovo certificato.

Al contrario, in caso di guarigione anticipata, l’INPS ha chiarito che il lavoratore può richiedere una rettifica del certificato in corso. La reintegrazione anticipata al lavoro è possibile solo con un certificato medico di rettifica della prognosi precedente.

Certificato medico e controlli

Il D.M. 8 agosto 1985 impone al lavoratore del settore privato l’obbligo di essere reperibile al domicilio indicato nel certificato durante il periodo di malattia.

Questa reperibilità è richiesta tutti i giorni, compresi festivi e non lavorativi, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. A questo obbligo, il D.M. 11 gennaio 2016 esclude i lavoratori subordinati con assenza riconducibile a patologie gravi o situazioni di invalidità. Naturalmente, perché l’assenza sia giustificata è necessario che le condizioni gravi o di invalidità siano documentate da strutture sanitarie che possano attestare la necessità di terapia salvavita e una riduzione della capacità lavorativa almeno del 67%.

Il controllo sullo stato di malattia può essere richiesto dal datore di lavoro o dall’INPS, e la mancata reperibilità durante le fasce orarie può comportare sanzioni disciplinari oltre a conseguenze economiche, come la perdita dell’indennità INPS.

Da quale giorno inizia la malattia?

La malattia, ai fini dell’INPS e secondo la normativa vigente, inizia a essere riconosciuta solo dal giorno di rilascio del certificato medico considerando che il medico, conformemente alla legge, non può giustificare assenze precedenti alla visita.

Tuttavia, se il certificato è redatto a seguito di una visita domiciliare, l’INPS può riconoscere anche il giorno precedente alla redazione, purché sia un giorno feriale e venga espressamente indicato dal medico.

Conclusione

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Questo articolo è stato scritto da

Manuele CeschiaCEO di MyNet. Laureato in Economia e da sempre impegnato nel settore del marketing, della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, si occupa dello sviluppo del progetto MyNet supportando il lavoro di tutti i team. Collabora con Università e Centri di formazione per condividere la sua esperienza professionale.

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