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Liquidazione TFR: ecco cosa devi sapere sul trattamento di fine rapporto

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La liquidazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un argomento di grande importanza per lavoratori e datori di lavoro. Si tratta di una somma di denaro che i dipendenti accumulano durante l’attività lavorativa e a cui hanno diritto al momento, appunto, della cessazione del rapporto di lavoro. Il concetto, che ha visto la luce nel 1927, è ad oggi disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile che ne definisce destinatari e modalità di liquidazione.
In questa breve guida scopriremo che cos’è il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, come si procedere per il calcolo della liquidazione del TFR e quali sono le tempistiche del pagamento. 

Cos’è il TFR o Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, rappresenta una somma di denaro proporzionata alla retribuzione a cui il dipendente ha diritto al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla ragione che ha portato alla sua cessazione (pensionamento, licenziamento o dimissioni che siano). 

Durante gli anni di occupazione, infatti, ogni lavoratore subordinato matura e accantona mensilmente una parte della sua retribuzione, in conformità con le norme vigenti, che va a costituire una vera e propria retribuzione differita. Il TFR viene infatti erogato solo alla fine del rapporto di lavoro e, proprio per questo, viene comunemente chiamato anche “liquidazione”.
Generalmente erogata con l’ultima busta paga, questa somma incrementa di anno in anno in base all’anzianità di servizio. 

Come vedremo in seguito però, i lavoratori dipendenti hanno diverse opzioni per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto. Per ora ci basterà anticipare che ogni lavoratore può liberamente scegliere se mantenere il TFR all’interno dell’azienda come liquidazione, versarlo in un fondo pensione o riceverlo in forma anticipata. 

A chi spetta il Trattamento di fine rapporto di lavoro?

Secondo quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile, la prestazione è riservata a qualunque tipo di lavoratore, con contratto part-time, full-time, determinato o indeterminato, subordinato a un’azienda pubblica o privata.
Ne sono quindi esclusi i lavoratori autonomi.

Ma chi liquida il TFR?
La responsabilità di erogare la somma del Trattamento di Fine Rapporto spetta al datore di lavoro. Tuttavia, a partire dal 1982, l’istituzione del Fondo di Garanzia nazionale gestito dall’INPS rappresenta un’ancora di salvezza per tutti quei lavoratori che appartengono a imprese in stato di insolvenza o dichiarate fallite. Ciò significa, insomma che il dipendente non perde il proprio diritto economico alla liquidazione che viene infatti garantito dall’INPS attraverso il fondo dedicato alla tutela dei dipendenti privati.

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I tempi della liquidazione del TFR

Come abbiamo anticipato, la riscossione del TFR è un diritto del lavoratore che viene acquisito al momento della chiusura del rapporto di lavoro.

In linea generale, il datore di lavoro è tenuto a pagare il lavoratore quando questo smette di prestare servizio per l’azienda, ovvero in concomitanza con l’ultima busta paga. Sono i vari CCNL a determinare con maggior chiarezza i termini per l’elargizione della somma, che prevede infatti notevoli differenze tra i settori lavorativi.

Proprio per questo, si consiglia di consultare il proprio Contratto Collettivo di riferimento per non incorrere in adempienze nei confronti del lavoratore.

Ad ogni modo, è preferibile procedere con il pagamento del TFR entro i 30-45 giorni successivi alla fine del rapporto lavorativo.

TFR: tra liquidazione anticipata e previdenza complementare

La liquidazione del TFR può avvenire in diverse modalità, offrendo al lavoratore la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle sue esigenze e ai suoi obiettivi finanziari.
La somma può infatti essere custodita dall’azienda fino all’erogazione, depositata in un fondo di previdenza complementare oppure essere liquidata anticipatamente, prima cioè della conclusione del rapporto lavorativo.

Qualora la scelta del lavoratore fosse quella di mantenere il Trattamento di Fine Rapporto in azienda, al TFR non si applica nessuna tassazione fino alla sua effettiva liquidazione. La somma viene in questo caso liquidata nel momento della chiusura del rapporto lavorativo del dipendente con l’azienda.

I fondi di previdenza complementare

Con l’obiettivo di efficientare il sistema pensionistico del nostro ordinamento, la normativa incentiva il finanziamento della previdenza complementare e dei fondi. Secondo l’art. 8 d-lgs n.252/2005, entro 6 mesi dalla data di assunzione, il lavoratore deve decidere la destinazione del suo TFR in maturazione per lasciarlo in azienda o destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa. In questo secondo caso, la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto viene versata ad un fondo pensione di categoria, ovvero costituito da sindacati e gruppi di imprenditori, o a un fondo aperto, come quello delle banche e delle assicurazioni.

Su richiesta del lavoratore tramite la compilazione di un apposito modulo, quindi, il datore di lavoro può accantonare la somma in un fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore stesso. Questa soluzione presenta tutti i vantaggi della previdenza complementare, a comprendere la deducibilità fiscale dei contributi versati e la possibilità di garantirsi una pensione integrativa.

Se entro i 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime la sua scelta, il datore di lavoro trasferirà il Trattamento di Fine Rapporto alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi nazionali.

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La liquidazione anticipata del TFR

Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità, per i lavoratori, di richiedere la liquidazione anticipata di una somma non superiore al 70% del TFR maturato al momento della richiesta.
Questa possibilità è aperta a tutti i dipendenti che hanno maturato almeno 8 anni di servizio non interrotto con l’azienda e che possono documentare il carattere d’urgenza della richiesta.

Infatti, secondo la normativa, la richiesta di liquidazione anticipata deve essere giustificata da esigenze particolari e documentate quali:

  • Spese sanitarie associate a terapie o interventi riconosciuti da strutture pubbliche
  • Acquisto della prima casa, per sé o per i figli, a fronte della presentazione degli atti notarili
  • Spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa per maternità, paternità e formazione.

È bene notare che la liquidazione anticipata del TFR può essere ottenuta dal lavoratore solo una volta nel corso del rapporto di lavoro e che questa somma anticipata verrà detratta dal Trattamento di Fine Rapporto spettante a conclusione della relazione di lavoro.

Per i datori di lavoro è utile tener presente che l’anticipazione della liquidazione deve essere contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, ad ogni modo, del 4% del numero totale dei dipendenti.

Come effettuare il calcolo della liquidazione del TFR

Gli elementi che concorrono alla formazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro sono molteplici e comprendono lo stipendio base e gli altri eventuali compensi ed indennità che rappresentano la remunerazione prevista per la normale attività del dipendente. Parliamo insomma di elementi retributivi aventi natura tipica e ripetitiva a comprendere gli aumenti periodici di anzianità, i superminimi, le maggiorazioni per turni, i premi di presenza e così via.

Ad ogni modo, il TFR è determinato da un importo pari e non superiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro divisa per 13,5, che rappresenta il numero convenzionalmente utilizzato per tutti i lavoratori.

Va tenuto presente che:

  • Se la prestazione è di durata inferiore all’anno, l’importo viene riproporzionato considerando ogni frazione superiore a 15 giorni equiparabile all’intero mese.
  • Se durante l’anno la prestazione di lavoro si interrompe per cause previste dall’art. 2110 del Codice Civile come infortunio, maternità o malattia, la retribuzione annua viene calcolata come l’equivalente a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se la sospensione non ci fosse stata.

Il 31 dicembre di ogni anno, l’ammontare del TFR accantonato negli anni precedenti viene rivalutato ad un tasso dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT.

Considerato però che ad influenzare il calcolo del TFR concorrono diversi fattori, può risultare utile sapere che la somma viene riportato mensilmente all’interno della busta paga che riassume infatti sia quanto maturato nel mese corrente sia l’importo totale accantonato negli anni di servizio.

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La tassazione sul TFR

Il calcolo dell’imposta sul TFR è alquanto complesso e tiene conto di molteplici fattori come i periodi di maturazione, la determinazione di un reddito annuale di riferimento e l’aliquota media da applicare al reddito. Proprio per questo l’attività viene generalmente demandata a professionisti del settore amministrativo.

Qui sarà dunque sufficiente dire che:

  • il TFR, in quanto reddito che si forma in un periodo pluriennale, non si cumula ai redditi dell’anno in cui è riscosso ed è soggetto a tassazione separata.
  • Se l’importo rimane in azienda, la tassazione prevista è del 17% che può superare il 23% in caso di società con oltre 50 dipendenti che devono conferire l’importo al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
  • Se l’importo viene investito in fondi pensionistici, la tassazione raggiunge un massimo del 15%.
  • Se il TFR viene liquidato in forma anticipata, allora la tassazione sarà
    • Del 23% se richiesto per acquistare la prima casa
    • Con aliquota al 15% meno lo 0,30% ogni anno dopo il 15° di servizio se richiesto per spese mediche o per motivi personali

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Questo articolo è stato scritto da

Manuele CeschiaCEO di MyNet. Laureato in Economia e da sempre impegnato nel settore del marketing, della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, si occupa dello sviluppo del progetto MyNet supportando il lavoro di tutti i team. Collabora con Università e Centri di formazione per condividere la sua esperienza professionale.

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