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Aziende e apprendistato: ecco come funzionano i contratti di lavoro apprendista

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Tra gli obiettivi delle politiche attive del lavoro, alla cui riforma il PNRR ha destinato 4,4miliardi di euro per il triennio 2021-2023, rientra certamente la promozione dell’occupazione giovanile e il sostegno all’acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali necessarie per entrare nel mondo del lavoro.
L’apprendistato, per definizione “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” (D.Lgs. 81/2015), è una forma di contratto che prevede un periodo di formazione iniziale. Stipulando un contratto d’apprendistato, infatti, il datore di lavoro si assume l’onere di garantire al dipendente, oltre alla retribuzione, una formazione obbligatoria e l’acquisizione di competenze professionali stabilite a partire dal Piano Formativo Individuale (PFI). Il Modulo Eventi e Formazione rende questo processo più agevole.

Diretti beneficiari di questa opportunità, che unisce esperienza formativa e professionale, sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni ma anche gli over 29 disoccupati, percettori di Naspi, Asdi, DisColl o in mobilità.
Quella dell’apprendistato è una soluzione preziosa sia per i dipendenti, che possono mirare al conseguimento di specializzazioni e abilità professionali maturate sul campo, sia per le aziende interessate a rinnovare il proprio personale in modo sostenibile e lungimirante, introducendo nell’organico nuova energia e creatività.

Cos’è l’apprendistato: significato

L’apprendistato, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.

Il contratto di apprendistato è caratterizzato infatti dal contenuto formativo: il datore di lavoro è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria ad acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. Dunque, l’azienda deve corrispondere all’apprendista:

  • La retribuzione per la prestazione lavorativa resa, di somma inferiore rispetto a quella prevista in un regolare contratto a tempo indeterminato tenendo conto dell’inesperienza del lavoratore;
  • La formazione necessaria al dipendente per il raggiungimento di una determinata qualifica professionale. Le attività formative previste sono contenute nel PFI (Piano Formativo Individuale) elaborato secondo le linee guida della contrattazione collettiva e inserito nel contratto di assunzione dell’apprendista.

Terminato il periodo di formazione o professionalizzazione, nel caso in cui nessuna delle parti manifesti la volontà di recedere dal contratto, il rapporto di lavoro dell’apprendistato prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ma a chi può applicarsi il contratto di apprendistato?

Secondo quanto previsto dal Jobs Act, i contratti di apprendistato non sono più applicabili ai soli giovani d’età inferiore ai 29 anni di età. L’applicazione di questo contratto è stata estesa infatti, a prescindere dall’età, anche ai disoccupati che percepiscono la Naspi, la Asdi, la DisColl o altri ammortizzatori sociali. Lo scopo di questa variazione è chiaramente quello di incentivare e sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro di tutti quei soggetti inattivi, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

contratto di apprendistato: tutor che forma un'apprendista

Le diverse tipologie di contratti di apprendistato

Il D.Lgs. 81 del 2015 ha previsto tre diverse tipologie di apprendistato, distinte per via dei soggetti destinatari e per le finalità. In particolare, parliamo di:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: contratto applicabile a lavoratori di età compresa tra i 15 e i 25 anni e ancora impegnati in un percorso d’istruzione. Prevede infatti un’alternanza di formazione specifica e esperienza pratica all’interno del contesto lavorativo con l’obiettivo ultimo di permettere al giovane lavoratore il conseguimento della qualifica professionale o del diploma;
  • Apprendistato professionalizzante: anche definito “contratto di mestiere”, è la tipologia d’apprendistato più comune anche perché utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici sia privati. È applicabile a lavoratori dai 18 ai 29 anni (viene fatta un’eccezione per i giovani che, raggiunto il 17°anni di età, già sono in possesso di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale) con l’obiettivo di aiutarli ad imparare una professione o ottenere una qualifica professionale ai fini contrattuali. Secondo l’art.47, comma 4, del D.Lgs citato sopra, l’apprendistato professionalizzante può applicarsi anche per la qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, indipendentemente dalla loro età.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: forma di apprendistato utilizzabile in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il fine, in questo caso, è il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca e per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Durata del contratto

Prima di passare a considerare la durata del contratto di apprendistato, è qui utile sottolineare che il regime dell’apprendistato può essere applicato anche ad un rapporto di lavoro part-time. Ciò che conta è che l’orario ridotto non infici il raggiungimento dell’obiettivo dell’apprendistato stesso.
Ma quanto dura l’apprendistato?

Nonostante la durata dei contratti di apprendistato vari a seconda di quanto previsto dai CCNL di categoria, la durata minima è di 6 mesi mentre la massima è di 3 anni, a cui fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano che prevedono la possibilità di estendere il rapporto d’apprendistato fino ad un massimo di 5 anni.

È importante poi sottolineare che l’apprendistato viene prolungato in caso di malattia, infortunio e altre cause di sospensione involontaria del rapporto, di durata superiore ai 30 giorni.
La durata massima, d’altro canto, può variare anche in relazione alla tipologia di apprendistato.

Infatti:

  • Apprendistato per la qualifica professionale: il contratto può avere una durata massima di 3 anni o 4 anni per il diploma quadriennale regionale. Può essere prorogato, fino ad un massimo di un anno, nel caso in cui l’apprendista desideri consolidare le proprie competenze professionali e specialistiche una volta conseguita la qualifica o il diploma professionale, o nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica/diploma.
  • Apprendistato professionalizzante: la durata di questo apprendistato dipende strettamente da quanto previsto dal contratto collettivo di categoria. Ad ogni modo, la Legge stabilisce che la durata massima sia di 3 anni, elevati a 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva.
  • Apprendistato per alta formazione e ricerca: la durata di questo contratto varia a seconda del titolo di studio che il lavoratore intende conseguire ed è regolata dagli accordi tra Regioni (o Province Autonome) e associazioni territoriali, università, istituti tecnici e istituzioni formative o di ricerca.

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Il ruolo della formazione nell’apprendistato: gli obblighi per l’azienda

Come abbiamo visto sin qui, la formazione aziendale è uno dei punti cardine del contratto di apprendistato.

Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato. In caso di mancata formazione, l’azienda è tenuta a versare la differenza tra la retribuzione agevolata corrisposta e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100%.

La formazione obbligatoria, la cui durata e modalità di erogazione dipendono dall’età dell’apprendista, dal titolo di studio e dalla qualifica da conseguire, deve essere certificata da Enti accreditati presso la regione e può essere impartita internamente all’azienda, grazie alla presenza di un tutor o referente aziendale dedicato, o all’esterno presso strutture formative specializzate. La formazione che si svolge all’interno dell’azienda è sempre delineata dalla compilazione di un PFI, Piano Formativo Individuale, da allegare al contratto in fase di stipula a contenere gli obiettivi che si intende raggiungere durante il percorso d’apprendistato.

Ancora una volta, per comprendere al meglio il ruolo della formazione all’interno del contratto, può risultare utile considerare le singole tipologie di apprendistato.

Nell’apprendistato per diploma professionale, infatti, la formazione esterna viene ovviamente fornita dall’istituto formativo a cui il lavoratore-studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quanto anno e per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

Nell’apprendistato professionalizzante, la formazione non può superare un monte ore complessivo di 120 ore all’interno del triennio e potrà essere fornita sia internamente sia esternamente l’azienda.

Nel contratto d’apprendistato di alta formazione e ricerca, infine, sono gli accordi regionali con gli enti specifici e con le Università, anche in relazione al titolo di studio da conseguire, a definire tempi e modalità della formazione. Infatti, la formazione esterna può essere svolta presso l’ente formativo a cui lo studente-lavoratore è iscritto e non può superare il 60% dell’orario ordinario.

La retribuzione nell’apprendistato

Ma quanto viene retribuito un apprendista?

Per rispondere a questa domanda è importante tener presente che la retribuzione dovuta all’apprendista non è il 100% di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento e dipende inoltre dall’inquadramento concordato al momento dell’assunzione. Generalmente, ad ogni modo, il contratto d’apprendistato da diritto ad una retribuzione pari al 70% di quanto previsto il primo anno, all’80% il secondo anno e al 90% il terzo anno.

Per Legge, inoltre:

  • L’apprendista può essere inquadrato con un CCNL di massimo due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante. In alternativa, è possibile determinare la retribuzione in misura percentuale rispetto all’anzianità, con uno stipendio netto in aumento nel tempo fino al raggiungimento di quanto previsto dal CCNL alla fine del contratto;
  • Non è ammessa la retribuzione a cottimo.

Naturalmente, un apprendista gode di tutti i diritti di un normale lavoratore dipendente, dalla copertura per malattia alla maternità, dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla copertura previdenziale, dall’assegno per il nucleo familiare agli ammortizzatori sociali fino al tfr. Avrà inoltre diritto a ferie e permessi e alla monetizzazione delle ferie non godute e, in base al contratto di riferimento, della tredicesima e quattordicesima.

Va sottolineato inoltre che la remunerazione dell’apprendista gode di una tassazione agevolata grazie ad un’aliquota ridotta.

Licenziamento e dimissioni

L’apprendistato, essendo a tutti gli effetti una tipologia di contratto a tempo indeterminato, prevede che i lavoratori possano beneficiare delle tutele previste dalla legge contro i licenziamenti illegittimi. Durante il periodo di formazione e fino al termine del contratto di apprendistato, infatti, alle parti è fatto divieto di recedere dal contratto in assenza di giusta causa o giustificato motivo. La recissione del contratto è ammessa al termine del periodo di formazione, pur rispettando i tempi di preavviso previsti dallo specifico CCNL.

Se nessuna delle parti esercita il diritto di recesso, al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come un tradizionale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Quanti contratti di apprendistato si possono attivare?

Per evitare abusi e un uso improprio del contratto di apprendistato, il legislatore ha introdotto specifici limiti di contratti di apprendistato attivabili in relazione al numero di dipendenti in servizi presso il medesimo datore.

Infatti:

  • Imprese con massimo 9 dipendenti: i contrati d’apprendistato non possono superare il rapporto numerico di 1 a 1, ovvero 1 apprendista per 1 lavoratore qualificato;
  • Imprese con oltre 9 dipendenti: possono assumere 2 apprendisti ogni 3 dipendenti specializzati.

Esclusivamente per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante può avvenire solo se almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è stato confermato al termine del periodo di apprendistato.

I vantaggi dell’apprendistato

Per le aziende, scegliere di attivare contratti di apprendistato può rivelarsi una scelta particolarmente preziosa in ottica di crescita sostenibile e lungimirante. In effetti, l’apprendistato non è solo un’occasione per i giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro con competenze apprese sul campo in un contesto che fonde formazione ad esperienze di lavoro concrete. Si tratta infatti di una formula contrattuale strategica per i datori di lavoro che puntano a formare nuove risorse sul campo, trasmettendo loro le conoscenze e le competenze che possono essere acquisiste al meglio solo attraverso la pratica. E  grazie al Modulo Eventi e Formazione, ciò risulta più facile da realizzare.

Per il datore di lavoro, i vantaggi comprendono:

  • A livello retributivo, l’apprendista può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante secondo CCNL. In alternativa, è possibile stabilirne la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • A livello contributivo, l’azienda beneficia di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
  • Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti e non sono perciò rilevati ai fini del raggiungimento dei limiti numerici di leggi e contratti per l’applicazione di specifiche normative o istituti (come, ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili);
  • I percorsi formativi degli apprendisti possono essere finanziati tramite i fondi paritetici interprofessionali, ovvero attraverso la formazione finanziata;
  • Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore ai 30 giorni.

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Questo articolo è stato scritto da

Manuele CeschiaCEO di MyNet. Laureato in Economia e da sempre impegnato nel settore del marketing, della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, si occupa dello sviluppo del progetto MyNet supportando il lavoro di tutti i team. Collabora con Università e Centri di formazione per condividere la sua esperienza professionale.

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